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Ministero del Turismo - CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN) -Comunicazione.
Venerdì 06 Settembre 2024 08:31

Vi informiamo che il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è il codice assegnato a tutti gli immobili destinati ad uso turistico, affitti brevi, alberghi e qualsiasi tipologia di strutture extralberghiere (B&B, ostelli, agriturismi, affittacamere) in Italia. Viene assegnato dal Ministero del Turismo dopo espressa richiesta da parte del titolare dell’immobile.

E’ stato introdotto per rimpiazzare il Codice CIR (Codice Identificativo Regionale) già in vigore in diverse regioni italiane.

Viene rilasciato attraverso una procedura automatizzata dal Ministero del Turismo, previa specifica richiesta del proprietario contenente i dati catastali e i requisiti di sicurezza.

DA QUANDO SARÀ OBBLIGATORIO IL CODICE CIN?

Secondo la formale comunicazione del Ministero del Turismo, attualmente l’obbligo del Codice CIN è vincolato a un periodo di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso, (3 settembre u.s.), che ha confermato l’operatività della Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) con tutte le Regioni e del portale telematico del MITUR per l’assegnazione del CIN.

Entrerà in vigore entro l’anno 2024, idealmente entro settembre 2024 come comunicato dal Ministero del Turismo.

QUAL È LA DIFFERENZA TRA CODICE CIN E CODICE CIR? A COSA SERVE

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) entra in vigore in sostituzione del precedente Codice Identificativo Regionale (CIR), mantenendo la stessa formalità.

Il Codice CIN ha lo scopo di ufficializzare l’inizio dell’attività presso il comune competente, garantendo la piena adesione agli obblighi previsti dalla legge.

Ogni regione è responsabile di generare il Codice CIN, aggiungendo un prefisso alfanumerico al vecchio Codice CIR, fornito direttamente dal Ministero del Turismo.

Pertanto, per le 20 regioni che già prevedevano l’uso del vecchio Codice CIR, sarà necessario procedere alla ricodificazione dall’entrata in vigore entro 30 giorni per i codici già assegnati ed entro 7 giorni per quelli nuovi da assegnare.

CHI DEVE AVERE IL CODICE CIN?

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è necessario per le seguenti categorie di immobili e strutture:

-          Unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche.

-          Locazioni brevi di immobili.

-          Strutture turistico-ricettive, sia alberghiere che extralberghiere.

COME OTTENERE IL CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN)?

Per ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN), è necessario seguire una procedura online automatizzata del Ministero del Turismo. Di seguito sono indicati i passaggi chiave e i requisiti specifici:

-          Richiesta online: il titolare della struttura deve presentare una richiesta formale sul portale ufficiale comunicato dal Ministero del Turismo per ottenere il Codice CIN. La procedura di richiesta avviene esclusivamente online attraverso un sistema automatizzato.

- Per accedere bisognerà utilizzare le credenziali digitali SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE)

-          Documenti necessari per richiedere il CIN: è obbligatorio allegare una dichiarazione contenente i dati catastali dell’immobile e l’allegato o autocertificazione che attesti la conformità ai nuovi requisiti di sicurezza.

-          Nel caso di struttura gestita in modo imprenditoriale bisogna confermare il Codice ATECO di appartenenza.

In sintesi, il titolare delle proprietà o delle strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere, deve formulare una richiesta specifica al Ministero del Turismo.

A CHI COMUNICARE IL CODICE CIN E QUALI OBBLIGHI HANNO I LOCATORI?

Il codice CIN non deve essere comunicato, ma bensì esposto.

L’obbligo a livello nazionale per i locatori è di esporre il Codice Identificativo Nazionale (CIN) all’esterno della struttura e sui portali online. Le disposizioni sono le seguenti:

  • All’esterno della struttura: il codice CIN deve essere esposto all’esterno dello stabile, posizionato in prossimità del nome dell’immobile a cui fa riferimento. Questo passo è essenziale per garantire la visibilità e l’identificazione chiara della struttura.
  • In tutti gli annunci online: il codice CIN deve essere incluso in ogni annuncio pubblicato su portali online OTA (come Airbnb, Booking.com, Expedia) e su qualsiasi sito web in cui la struttura è pubblicizzata, compresi i siti web di prenotazioni dirette. Questa pratica assicura la trasparenza e la chiara identificazione richiesta dalla legge anche durante la fase di ricerca e prenotazione online.

SANZIONI PREVISTE PER MANCATO POSSESSO DEL CODICE CIN.

Le sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni relative al Codice Identificativo Nazionale (CIN) variano in base alla tipologia di violazione.

Nel caso in cui la struttura venga pubblicizzata o locato l’immobile senza il regolare possesso del Codice CIN, si applicheranno sanzioni pecuniarie significative, che variano da 800 € a 8.000 €.

La mancata esposizione del Codice CIN all’esterno della struttura o in ogni annuncio online su portali e siti web può comportare multe da 500 € a 5.000 €. Questa disposizione mira a garantire che gli ospiti siano informati in modo trasparente e completo sull’identità e la regolarità della struttura durante la fase di ricerca e prenotazione online.

La regolarità e il rispetto delle normative relative al Codice Identificativo Nazionale (CIN) e alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) saranno oggetto di verifica e controllo da parte dei comuni e delle autorità locali di polizia.

Questi enti saranno responsabili di monitorare e assicurarsi che le strutture ricettive e gli affitti brevi operino conformemente alle disposizioni normative.

I controlli si estenderanno sia alle eventuali violazioni riguardanti il Codice CIN, come la mancata esposizione o la mancata richiesta, sia alla corretta comunicazione della SCIA. In caso di irregolarità, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

La riscossione delle sanzioni sarà gestita dalle Amministrazioni Comunali nei quali sono ubicati gli immobili o le strutture coinvolte.

N.B.: Tutte le strutture ricettive dal 10/07/2024 possono richiedere il CIN al seguente Link:

https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/

 
Ministero del Turismo - Turismo all’aria aperta, bando Mitur da oltre 32 milioni di euro per le aree di sosta.
Mercoledì 02 Ottobre 2024 08:15

Il Ministero del Turismo ha pubblicato le disposizioni applicative per l’erogazione delle risorse finalizzate alla creazione e alla riqualificazione delle aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici, nell’ambito del Fondo da 32 milioni e 870 mila euro orientato alla valorizzazione del turismo all’aria aperta (aree attrezzate per camper e simili).


Destinatari della misura sono i Comuni italiani che soddisfino questi due requisiti:

  • popolazione non superiore ai 20 mila abitanti;
  • disponibilità di aree di pubblica utilità o pubblico utilizzo delle aree oggetto dell’intervento per il quale è richiesto il finanziamento.

Possono accedere allo stanziamento anche quei Comuni che, in assenza del primo requisito, presentino una delle seguenti caratteristiche:

  • ospitino annualmente eventi ricorrenti o grandi eventi a cui è attesa la partecipazione di almeno 20 mila persone;
  • presentino progetti per la costruzione di aree di sosta sul territorio comunale entro 15 km da un cammino storico e/o religioso o a un sito riconosciuto nella lista del patrimonio mondiale UNESCO.

L’entità del contributo concedibile per ciascun progetto non può essere superiore alla misura massima dell’80% della spesa ammissibile e il contributo massimo ammonta a:

-          6 mila euro per ciascuna piazzola per singolo progetto per la costruzione e la gestione di una nuova area di sosta;

-          3600 euro per ciascuna piazzola in caso di riqualificazione di aree di sosta esistenti.

Il contributo massimo concedibile per singola area attrezzata di sosta è pari a:

-          400 mila euro per le aree di nuova realizzazione;

-          240 mila euro per le aree attrezzate oggetto di riqualificazione.

Ciascun intervento dovrà concludersi entro il 30 giugno 2026.

La domanda di finanziamento dev’essere presentata attraverso la piattaforma informatica che, dopo 60 giorni dalla pubblicazione di questo avviso, sarà accessibile tramite SPID/CIE nella sezione “Notizie di servizio” del sito web del dicastero.

Ci saranno poi 30 giorni di tempo dalla data di apertura della piattaforma per poter presentare la domanda.

Disposizioni attuative

 
Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – Pubblicato il Decreto contenente le disposizioni attuative.
Lunedì 20 Maggio 2024 08:54

E' stato pubblicato il Decreto con il quale il Ministro per gli affari europei di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato le disposizioni attuative per poter concretamente utilizzare le agevolazioni di che trattasi.

Il decreto conferma che:

-          possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

-          sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva;

-          il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato

-          non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.

Le agevolazioni sono così attribuite:

Entità dell’investimento

Grande Impresa

Media Impresa

Piccola Impresa

Inferiore a 50 milioni

40%

50%

60%

Superiore a 50 milioni

40%

40%

40%

Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento

Allegati:
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BANDO UNICO TERRITORIALE III ANNUALITA'
Lunedì 18 Dicembre 2023 09:44

BANDO UNICO TERRITORIALE (DPCM Aree Interne 24/09/2020)

PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI  ALLE PICCOLE E MICRO IMPRESE – Annualità 2022

Pubblicate graduatorie definitive nei singoli comuni

 
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