A seguito di comunicazioni diffuse sui media riguardo all’ asserito “esercizio illegittimo del SUAP
Madonie Associato”, da parte di codesta spa, si rende necessario ed opportuno precisare che
SO.SVI.MA. opera in forza di una precisa ed espressa delega conferita da parte dei Consigli
Comunali degli enti territoriali aderenti al SUAP Madonie Associato a far data dal 2003, in virtù del
quadro normativo sotto riportato:

  • Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 36, comma 3 che così recita “Ove siano
    stipulati patti territoriali o contratti d’area, l’accordo tra gli enti locali coinvolti deve
    prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico
    responsabile del patto o del contratto”;
  • Legge Regionale n. 8 del 12 gennaio 2012, art. 18, comma 8 che così recita: “Dopo il
    comma 4 dell’articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sostituito dall’articolo
    10 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, sono inseriti i seguenti commi: «4-bis. La
    gestione dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP), coerentemente a quanto
    previsto dal comma 5 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
    2010 n. 160, può essere attribuita al Soggetto Responsabile del Patto territoriale”.
    Per quanto sopra sarà cura della società valutare, nelle opportune sedi giudiziarie, ogni e più utile
    iniziativa da intraprendere per tutelarne l’immagine, le ragioni tutte oltre ai danni conseguenti a
    detti comunicati.