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Ministero del Turismo - CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN) -Comunicazione.
Venerdì 06 Settembre 2024 08:31

Vi informiamo che il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è il codice assegnato a tutti gli immobili destinati ad uso turistico, affitti brevi, alberghi e qualsiasi tipologia di strutture extralberghiere (B&B, ostelli, agriturismi, affittacamere) in Italia. Viene assegnato dal Ministero del Turismo dopo espressa richiesta da parte del titolare dell’immobile.

E’ stato introdotto per rimpiazzare il Codice CIR (Codice Identificativo Regionale) già in vigore in diverse regioni italiane.

Viene rilasciato attraverso una procedura automatizzata dal Ministero del Turismo, previa specifica richiesta del proprietario contenente i dati catastali e i requisiti di sicurezza.

DA QUANDO SARÀ OBBLIGATORIO IL CODICE CIN?

Secondo la formale comunicazione del Ministero del Turismo, attualmente l’obbligo del Codice CIN è vincolato a un periodo di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso, (3 settembre u.s.), che ha confermato l’operatività della Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) con tutte le Regioni e del portale telematico del MITUR per l’assegnazione del CIN.

Entrerà in vigore entro l’anno 2024, idealmente entro settembre 2024 come comunicato dal Ministero del Turismo.

QUAL È LA DIFFERENZA TRA CODICE CIN E CODICE CIR? A COSA SERVE

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) entra in vigore in sostituzione del precedente Codice Identificativo Regionale (CIR), mantenendo la stessa formalità.

Il Codice CIN ha lo scopo di ufficializzare l’inizio dell’attività presso il comune competente, garantendo la piena adesione agli obblighi previsti dalla legge.

Ogni regione è responsabile di generare il Codice CIN, aggiungendo un prefisso alfanumerico al vecchio Codice CIR, fornito direttamente dal Ministero del Turismo.

Pertanto, per le 20 regioni che già prevedevano l’uso del vecchio Codice CIR, sarà necessario procedere alla ricodificazione dall’entrata in vigore entro 30 giorni per i codici già assegnati ed entro 7 giorni per quelli nuovi da assegnare.

CHI DEVE AVERE IL CODICE CIN?

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è necessario per le seguenti categorie di immobili e strutture:

-          Unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche.

-          Locazioni brevi di immobili.

-          Strutture turistico-ricettive, sia alberghiere che extralberghiere.

COME OTTENERE IL CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN)?

Per ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN), è necessario seguire una procedura online automatizzata del Ministero del Turismo. Di seguito sono indicati i passaggi chiave e i requisiti specifici:

-          Richiesta online: il titolare della struttura deve presentare una richiesta formale sul portale ufficiale comunicato dal Ministero del Turismo per ottenere il Codice CIN. La procedura di richiesta avviene esclusivamente online attraverso un sistema automatizzato.

- Per accedere bisognerà utilizzare le credenziali digitali SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE)

-          Documenti necessari per richiedere il CIN: è obbligatorio allegare una dichiarazione contenente i dati catastali dell’immobile e l’allegato o autocertificazione che attesti la conformità ai nuovi requisiti di sicurezza.

-          Nel caso di struttura gestita in modo imprenditoriale bisogna confermare il Codice ATECO di appartenenza.

In sintesi, il titolare delle proprietà o delle strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere, deve formulare una richiesta specifica al Ministero del Turismo.

A CHI COMUNICARE IL CODICE CIN E QUALI OBBLIGHI HANNO I LOCATORI?

Il codice CIN non deve essere comunicato, ma bensì esposto.

L’obbligo a livello nazionale per i locatori è di esporre il Codice Identificativo Nazionale (CIN) all’esterno della struttura e sui portali online. Le disposizioni sono le seguenti:

  • All’esterno della struttura: il codice CIN deve essere esposto all’esterno dello stabile, posizionato in prossimità del nome dell’immobile a cui fa riferimento. Questo passo è essenziale per garantire la visibilità e l’identificazione chiara della struttura.
  • In tutti gli annunci online: il codice CIN deve essere incluso in ogni annuncio pubblicato su portali online OTA (come Airbnb, Booking.com, Expedia) e su qualsiasi sito web in cui la struttura è pubblicizzata, compresi i siti web di prenotazioni dirette. Questa pratica assicura la trasparenza e la chiara identificazione richiesta dalla legge anche durante la fase di ricerca e prenotazione online.

SANZIONI PREVISTE PER MANCATO POSSESSO DEL CODICE CIN.

Le sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni relative al Codice Identificativo Nazionale (CIN) variano in base alla tipologia di violazione.

Nel caso in cui la struttura venga pubblicizzata o locato l’immobile senza il regolare possesso del Codice CIN, si applicheranno sanzioni pecuniarie significative, che variano da 800 € a 8.000 €.

La mancata esposizione del Codice CIN all’esterno della struttura o in ogni annuncio online su portali e siti web può comportare multe da 500 € a 5.000 €. Questa disposizione mira a garantire che gli ospiti siano informati in modo trasparente e completo sull’identità e la regolarità della struttura durante la fase di ricerca e prenotazione online.

La regolarità e il rispetto delle normative relative al Codice Identificativo Nazionale (CIN) e alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) saranno oggetto di verifica e controllo da parte dei comuni e delle autorità locali di polizia.

Questi enti saranno responsabili di monitorare e assicurarsi che le strutture ricettive e gli affitti brevi operino conformemente alle disposizioni normative.

I controlli si estenderanno sia alle eventuali violazioni riguardanti il Codice CIN, come la mancata esposizione o la mancata richiesta, sia alla corretta comunicazione della SCIA. In caso di irregolarità, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

La riscossione delle sanzioni sarà gestita dalle Amministrazioni Comunali nei quali sono ubicati gli immobili o le strutture coinvolte.

N.B.: Tutte le strutture ricettive dal 10/07/2024 possono richiedere il CIN al seguente Link:

https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/

Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Settembre 2024 08:34
 
Avviso per la selezione di n. 1 tecnico per l’attuazione del Progetto Pilota Madonie
Lunedì 05 Agosto 2024 07:01

1° VERBALE SEDUTA COMMISSIONE DI SELEZIONE – III° Avviso per la selezione di n. 1 tecnico per l’attuazione del Progetto Pilota Madonie

2° VERBALE SEDUTA COMMISSIONE DI SELEZIONE – III° Avviso per la selezione di n. 1 tecnico per l’attuazione del Progetto Pilota Madonie

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Ultimo aggiornamento Lunedì 05 Agosto 2024 07:19
 
Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – Pubblicato il Decreto contenente le disposizioni attuative.
Lunedì 20 Maggio 2024 08:54

E' stato pubblicato il Decreto con il quale il Ministro per gli affari europei di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato le disposizioni attuative per poter concretamente utilizzare le agevolazioni di che trattasi.

Il decreto conferma che:

-          possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

-          sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva;

-          il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato

-          non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.

Le agevolazioni sono così attribuite:

Entità dell’investimento

Grande Impresa

Media Impresa

Piccola Impresa

Inferiore a 50 milioni

40%

50%

60%

Superiore a 50 milioni

40%

40%

40%

Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento

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Ultimo aggiornamento Lunedì 20 Maggio 2024 08:56
 
LEGGE Regionale n. 7 del 2 aprile 2024 – COMUNICAZIONE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE TURISTICO-ALBERGHIERE
Martedì 09 Aprile 2024 07:49

 

Si porta a conoscenza dei Sig.ri in indirizzo che con la legge n. 7 del 4 aprile u.s.  la Regione Siciliana ha riaperto i termini per la presentazione della denuncia  di classificazione per il quinquennio 2022-2026 fissandoli al 30 giugno 2024.

Inoltre, la validità delle classificazioni, per quelle strutture ricettive che non hanno provveduto  alla denuncia di riclassificazione entro il 30 giugno 2022,  é prorogata fino al 31 dicembre 2024.

 

Preliminarmente all’inoltro della nuova richiesta di Classificazione  le  Aziende Turistico Ricettive  devono verificare “....l'effettiva, completa e sistematica comunicazione al Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo dei dati indicati nel decreto assessoriale del 25 luglio 2014, secondo i tempi e le modalità prescritte nel medesimo, tramite l'applicativo Turist@t, e che costituisce informazione preordinata all'accertamento del requisito per il mantenimento della classifica in stelle delle strutture ricettive...........”

 

I modelli  per provvedere alla richiesta di Classificazione sono sul scaricabili dal nostro sito e dal sito della C.M. di Palermo.

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Ultimo aggiornamento Martedì 09 Aprile 2024 07:53
 
PNRR - Agrivoltaico - Anticipazioni sull'emanando decreto.
Lunedì 17 Aprile 2023 07:42

vi informiamo che il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha fatto sapere d’aver approvato il nuovo decreto impianti agrivoltaici avanzati, il provvedimento recante criteri e modalità per la concessione dei benefici. Il documento, volato a Bruxelles per la consueta approvazione da parte della Commissione europea, definisce tariffe incentivanti e contingenti di potenza. Ma soprattutto traccia la strada per il nuovo matrimonio tra agricoltura e fotovoltaico, un’unione all’insegna dell’innovazione e della tutela della produzione agricola.

 

Nello specifico la misura di investimento del PNRR prevede  l’implementazione di sistemi ibridi agricoltura-fotovoltaico che non compromettano l’utilizzo dei campi, ma contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte. In alcuni casi anche valorizzando i bacini idrici tramite soluzioni galleggianti. Ma l’aspetto più qualificante risulta quello del monitoraggio delle realizzazioni e della loro efficacia. Dovranno esser raccolti dati sia sugli impianti agrivoltaici sia sull’attività agricola sottostante. “L’investimento  – si legge nel Piano di Ripresa e Resilienza – si pone il fine di rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico (ad oggi stimati pari a oltre il 20 per cento dei costi variabili delle aziende e con punte ancora più elevate per alcuni settori erbivori e granivori), e migliorando al contempo le prestazioni climatiche-ambientali.

 

Per orientare gli interventi in questi mesi il Mase ha pubblicato le “Linee guida in materia di impianti agrivoltaici” sviluppate da CREA, ENEA, GSE e RSE e il 27 giugno 2022 ha lanciato una consultazione pubblica per raccogliere le osservazioni e gli spunti sul nuovo Decreto Incentivi per l’agrivoltaico avanzato.

 

Il decreto ministeriale disciplina gli incentivi per gli impianti agrivoltaici avanzati, prevedendo il riconoscimento di un doppio beneficio. Da un lato un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% dei costi ammissibili; dall’altro una tariffa a valere sulla quota di energia elettrica prodotta e immessa in rete.

 

Per accedere ai contributi i sistemi agrovoltaici dovranno rispettare dei requisiti impiantistici minimi: superficie minima destinata all’attività agricola pari almeno al 70% dell’appezzamento oggetto di intervento; superficie complessiva dei moduli fotovoltaici rispetto alla superficie totale occupata dal sistema agrivoltaico (LAOR) non superiore al 40%. E ovviamente l’altezza minima dei pannelli solari rispetto al suolo deve consentire la continuità delle attività agricole nella parte sottostante.

 

Ma il Decreto incentivi agrivoltaico riporta anche requisiti di esercizio. Le norme richiedono che sul terreno oggetto dell’intervento sia garantita la continuità dell’attività agricola e/o pastorale. E che siano monitorati il microclima, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, la resilienza ai cambiamenti climatici e la produttività del terreno per i diversi tipi di colture.

 

Gli incentivi saranno assegnati tramite procedure di asta competitiva, prevedendo due distinti contingenti di potenza: un primo contingente di 300 MW destinato al solo comparto agricolo per impianti di potenza fino a 1 MW; un secondo aperto invece anche alle associazioni temporanee di imprese composte da almeno un soggetto del comparto agricolo per impianti di qualsiasi potenza.

 

Ovviamente vi terremo informati sull’emanazione del decreto e vi inviamo i nostri più Cordiali Saluti

Ultimo aggiornamento Lunedì 17 Aprile 2023 07:43
 
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